Normative Proposals of the Joint European Project to Counter Organized Crime
Le proposte di norme penali comuni in Europa
1. Partecipazione ad una organizzazione criminale
(testo redatto da Vincenzo Militello)
- La partecipazione ad una organizzazione criminale è punita nei sistemi penali degli Stati membri dell’Unione Europea.
- Partecipa ad una organizzazione criminale colui che apporta un contributo non occasionale alla realizzazione dei reati oggetto delle attività dell’organizzazione o al mantenimento delle sue strutture operative, quando sia consapevole di rafforzare così la capacità a delinquere dell’organizzazione, cioè di rendere più probabile o più rapido il conseguimento del programma criminoso ovvero di incrementarne il grado di realizzazione.
- Per organizzazione criminale si intende una collettività di almeno tre persone, la cui attività si fondi su una divisione dei compiti e sia rivolta al compimento in almeno uno degli Stati membri di reati qualificabili come gravi. I singoli ordinamenti degli Stati membri provvedono a determinare la gravità dei reati che, per livelli sanzionatori, frequenza di realizzazione o portata degli effetti dannosi o pericolosi, rileva ai fini della presente norma minima comune. In ogni caso, vanno considerati tali i reati che prevedono le condotte di omicidio doloso, sequestro di persona, traffico di stupefacenti, riciclaggio, corruzione, traffico di esseri umani. Ove le attività criminose dell’organizzazione si estendono a più Stati membri, è competente il sistema penale in cui l’organizzazione ha iniziato ad operare. Nel caso in cui ciò non si riesca ad accertare, è competente il sistema penale in cui per la prima volta è stata esercitata l’azione penale nei confronti dell’organizzazione criminale.
- Le pene per la sola partecipazione all’organizzazione criminale non possono superare la metà delle pene previste per il reato più grave che rientra nel programma criminoso dell’organizzazione. Le pene sono aumentate della metà per chi partecipa ad una organizzazione criminale che svolga le propria attività in più Stati membri o che adotti l’intimidazione diffusa come metodo sistematico.
- Per coloro che costituiscono l’organizzazione o ne dirigono le attività criminali la pena non può essere inferiore al triplo della pena prevista per la semplice partecipazione. In organizzazioni altamente strutturate e gerarchicamente condotte i capi rispondono dei reati commessi dai membri dell’organizzazione, salvo che il reato da questi commesso costituisca una conseguenza imprevedibile rispetto all’attività criminosa che è oggetto dell’organizzazione.
- Una persona giuridica risponde di partecipazione ad un’organizzazione criminale, quando la sua attività istituzionale si è trasformata in uno strumento di copertura per realizzare il programma di azione di una organizzazione come definita al comma tre. In tal caso le relative sanzioni, a contenuto pecuniario, interdittivo, estintivo, potranno colpire anche la persona giuridica, compatibilmente con i principi giuridici degli ordinamenti degli Stati membri.
- I partecipanti all’organizzazione che si sforzano seriamente di impedirne le attività criminose o che comunicano all’autorità notizie rilevanti sulla costituzione, l’esistenza o le attività del gruppo criminale hanno diritto ad un’attenuante speciale di pena non inferiore alla metà della sanzione prevista per la partecipazione all’organizzazione. La punibilità può altresì essere esclusa quando l’apporto conoscitivo fornito dal collaboratore sia risultato determinante per impedire la prosecuzione delle attività criminali del gruppo o per smantellarne l’organizzazione criminale.
2. Confisca dei proventi delle organizzazioni criminali
(testo redatto da Giovanni Fiandaca e Costantino Visconti)
- Nei casi di condanna per un reato di criminalità organizzata, previsto da una disposizione che richiama il presente articolo, di un imputato che abbia svolto un ruolo rilevante all’interno di una associazione criminale o abbia comunque realizzato l’attività criminosa con apprezzabile continuità, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui l’imputato ha il potere di disporre, e rispetto alla cui illegittima provenienza egli non abbia addotto giustificazioni idonee a confutare gli elementi indizianti raccolti dall’accusa, sempre che il valore dei beni predetti sia sproporzionato al reddito dichiarato e alla attività economica svolta. Non sono comunque confiscabili il denaro, i beni o le altre utilità acquisiti o maturati in un periodo di tempo antecedente a quello in cui è perdurata l’attività criminosa del reo, salvo che il giudice disponga di elementi di fatto idonei a giustificarne una ragionevole connessione con l’attività criminosa medesima.
- Ai fini della confisca, sono considerati nella disponibilità dell’autore del reato anche i beni fittiziamente intestati a terzi, o comunque posseduti per interposta persona fisica o giuridica.
- La confisca non pregiudica i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.
- Sono confiscabili il denaro, i beni o le altre utilità acquisiti da una persona giuridica a seguito di un reato di criminalità organizzata commesso da un organo, da un rappresentante o da una qualunque persona fisica che, sulla base di circostanze di fatto, è da ritenere abbia agito a vantaggio o nell’interesse dell’ente.
- È disposto lo scioglimento della persona giuridica ove questa abbia operato esclusivamente o prevalentemente per la realizzazione di attività criminose. È confiscato il patrimonio che residua dalla liquidazione.
3. Collaboratori di giustizia ed agenti infiltrati
(testo redatto da Barbara Huber)
A) Disposizioni premiali per i collaboratori di giustizia
- Allo scopo di consentire un contrasto efficace alla criminalità organizzata, così come ai fini della prevenzione dei reati e per privare le organizzazioni criminali delle risorse finanziarie, ai membri di una organizzazione criminale o all’autore di un reato commesso in forma organizzata che comunicano quanto sanno su
- gravi reati commessi o progettati da un’organizzazione criminale o
- sulla composizione, struttura o attività dell’organizzazione criminale o
- sui suoi collegamenti nazionali e internazionali o
- su fatti che possono essere in grado di privare l’organizzazione dei mezzi finanziari acquisiti illegalmente o i guadagni provenienti dalla commissione di reati
e con ciò contribuiscono all’impedimento di ulteriori reati o aiutano concretamente le autorità inquirenti ad acquisire informazioni decisive per l’accertamento dei fatti, l’identificazione o l’arresto dei membri dell’organizzazione criminale o del reato commesso in forma organizzata, possono essere concesse, a discrezione del pubblico ministero o del giudice, agevolazioni come l’archiviazione del processo, l’applicazione del minimo della pena o la non punibilità per quanto riguarda il loro contributo al fatto. - Se uno Stato membro, nell’ambito della sua giurisdizione e delle sue norme nazionali, ha assicurato un trattamento di favore ad un membro di una organizzazione criminale o all’autore di un reato commesso in forma organizzata, allora lo stesso trattamento può essere fatto valere anche davanti ai tribunali di altri Stati membri.
- Le dichiarazioni di un testimone partecipe al fatto e collaborante vengono valutate secondo le regole di prova valide nell’ordinamento processuale del singolo Stato membro.
- Una condanna per appartenenza a un’organizzazione criminale o per reati commessi in forma organizzata non deve avere luogo solo sulla base delle dichiarazioni di un correo al quale sia stata accordata un’agevolazione per la collaborazione.
B) Protezione dei collaboratori di giustizia
- Le persone esposte a pericoli per via di quello che sanno, ritenuto importante dalle autorità inquirenti ai fini dell’individuazione e della produzione di prove relative a reati commessi in forma organizzata o a reati commessi da organizzazioni criminali, o che corrono pericolo nel caso in cui trasmettono le loro conoscenze ad altri, vengono protette, prima e dopo il processo penale, per mezzo di efficaci misure statali da minacce dirette o indirette, pressioni o intimidazioni.
- Nel caso in cui vi sia un pericolo per la vita o l’incolumità di coniugi, genitori, figli o altre persone vicine al testimone, questa protezione deve essere concessa anche a tali soggetti, al fine di prevenire ogni forma di pressione indiretta sul testimone. Su richiesta del testimone o per via d’ufficio, l’indirizzo e tutti i dati sul testimone debbono essere tenuti segreti dall’ufficio competente.
- Nel caso di estrema messa in pericolo, al testimone ed eventualmente anche a coloro che più gli stanno vicini, deve essere data la possibilità di ottenere una nuova identità.
- Ai fini della sua protezione, al testimone deve essere concessa la possibilità di deporre in un luogo neutrale. Se dovesse essere necessario evitare un particolare pericolo, l’interrogatorio può avvenire con il procedimento audiovisivo a distanza, nel rispetto del diritto di interrogare che spetta alle parti. Qui devono essere osservate per quanto possibile le norme di legge dello Stato richiedente. Al testimone deve essere concessa la possibilità di consultarsi con un avvocato.
C) Reciproco riconoscimento internazionale degli agenti infiltrati
- Se uno Stato membro ha autorizzato un agente o altra persona, particolarmente legittimata a tal fine secondo le sue norme nazionali, a prendere parte, eventualmente con generalità e condizioni di vita fittizie, a reati commessi collettivamente o professionalmente (agenti sotto copertura), allora ogni Stato membro concede l’impunità per quei reati coperti dall’autorizzazione, nella misura in cui ciò sarebbe ammissibile secondo le proprie norme nazionali per investigatori autorizzati dalle proprie autorità competenti.
- Ogni Stato membro può pretendere che la prevista attività di agenti sotto copertura di altri Stati sul suo territorio venga preventivamente segnalato alle autorità da lui indicate come competenti, indicando la vera identità.
4. Intercettazione di comunicazioni telefoniche
(testo redatto da Enrique Bacigalupo)
- L’intercettazione di comunicazioni telefoniche può essere ordinata se esistono gravi indizi di commissione o preparazione di un delitto previsto in un testo normativo che contenga una elencazione espressa dei delitti per il cui accertamento sia consentita la misura. L’intercettazione non può comunque essere ordinata se non si dimostra che essa è necessaria ai fini dell’indagine o almeno che questa risulterebbe sproporzionatamente difficoltosa attraverso altri mezzi.
- Competente ad ordinare la misura è il giudice dell’istruzione o altro giudice competente, che provvede su richiesta del pubblico ministero (secondo le regole sull’esercizio dell’azione penale valide in ciascuno Stato). In casi di urgenza la competenza è del pubblico ministero, che deve comunicare immediatemente e comunque entro 24 ore al giudice l’adozione della misura. In tal caso, entro le 48 ore seguenti alla comunicazione un tribunale di almeno tre giudici deve confermare o privare di effetti le misure ordinate.
- Il provvedimento che ordina l’intercettazione deve avere forma scritta e deve contenere il nome e l’indirizzo delle persone coinvolte, il numero di telefono intercettato, la durata autorizzata dell’intercettazione.
- La misura può avere una durata massima di tre mesi e può essere prorogata soltanto una volta per tre mesi. Solo in presenza di speciali circostanze è possibile una proroga ulteriore per altri tre mesi.
- Possono essere coinvolti dalla misura tanto l’indiziato, quanto coloro che trasmettano informazioni all’indiziato o le ricevano per conto di questi o comunque siano titolari di una linea telefonica utilizzata da parte dell’indiziato. I terzi, nei confronti dei quali non esistano indizi e la cui riservatezza sia stata violata, debbono essere indennizzati.
- L’utilizzazione in altri processi del materiale probatorio ottenuto tramite l’intercettazione è consentita nei soli casi in cui si tratti di processi nei quali l’intercettazione di comunicazioni avrebbe potuto essere ordinata.
- Le informazioni casualmente ottenute da intercettazioni potranno essere utilizzate solo se si riferiscono a delitti per il cui accertamento avrebbe potuto essere ordinata un’intercettazione telefonica.
- Le registrazioni delle informazioni ottenute devono essere distrutte nel momento in cui cessino di essere necessarie o dopo cinque anni dalla pronuncia della sentenza o dalla chiusura del procedimento e, in ogni caso, quando sia trascorso il termine di prescrizione.
- Non si può autorizzare l’intercettazione di comunicazioni telefoniche di avvocati, professionisti o ministri del culto che siano vincolati ad un dovere di segreto professionale. Questa regola non si applica quando esistano circostanze che consentano di supporre che l’avvocato, il professionista o il ministro del culto presti una cooperazione di qualsiasi tipo alla commissione di un delitto.
- Non possono essere utilizzati i materiali probatori ottenuti con intercettazioni realizzate senza osservare alcuno dei requisiti legali. Nemmeno possono essere utilizzate le prove ottenute direttamente o indirettamente da intercettazioni vietate. Le registrazioni di intercettazioni telefoniche ottenute irregolarmente, nonché le prove che tali materiali abbiano consentito di ottenere, debbono essere eliminate immediatamente dagli atti processuali ed essere distrutte. Una volta conclusa l’operazione di intercettazione telefonica, il giudice istruttore o colui che l’abbia ordinata dovrà convocare la difesa e il pubblico ministero per decidere sulla legalità della stessa e sulla sua utilizzazione.